Giocare al computer aziendale durante l’orario di lavoro può costare il posto di lavoro.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione chiamata a valutare il caso di un impiegato di un’azienda farmaceutica accusato di aver utilizzato il computer aziendale per giocare circa 260 - 300 ore in oltre un anno durante l’orario di lavoro, provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda.
In secondo grado, la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato nullo il licenziamento ritenendo generica la contestazione che faceva riferimento ad un solo concreto episodio, tanto da non consentire al lavoratore una puntuale difesa. Ma la Corte di Cassazione non è stata dello stesso parere in quanto i giudici evidenziano come "l'addebito mosso al lavoratore non può essere ritenuto generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore".
La Cassazione afferma, inoltre, che la lettera di contestazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, conterrebbe precisi elementi dell’addebito contestato, documentati anche da un accertamento tecnico dal quale risulta anche l’indicazione del numero delle partite giocate dal dipendente con il computer dell’azienda. Tutto questo giustifica ampiamente l’esistenza del giustificato motivo soggettivo della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’addebito mosso al lavoratore, cioè quello di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco, non può essere ritenuto logicamente generico solo per la circostanza della mancata indicazione delle singole pentite giocate abusivamente dal lavoratore. La motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, appare dunque illogica, in quanto il lavoratore è stato posto in grado di approntare le proprie difese, anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale.
Si tratta, quindi, di un caso abbastanza frequente che deve far riflettere sia il lavoratore sull’utilizzo del personal computer per motivi strettamente legati alla propria attività lavorativa, sia il datore di lavoro sulla necessità di rivolgersi al proprio Consulente del lavoro per redigere la lettera di contestazione degli addebiti. Quest’ultima, infatti, dovrà contenere il dettaglio dei fatti quanto più preciso possibile.