Buoni Lavoro o Voucher dopo la riforma

Jobs Act interviene anche per modificare il lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher) dal 25 giugno 2015.

I committenti imprenditori o professionistiche intendono utilizzare il lavoro accessorio dovranno acquistare i buoni esclusivamente con modalità telematiche. Tale modalità risponde all’esigenza di rendere tracciabile il voucher stesso. Gli altri committenti, non imprenditori o professionisti, potranno continuare ad acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate (sedi territoriali INPS, tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT, banche popolari abilitate e uffici postali).

Una riflessione merita di essere fatta relativamente all’acquisto dei voucher nel periodo transitorio: in attesa dell’emanazione del decreto con il quale il Ministero determinerà il nuovo concessionario, i concessionari restano l’Inps e le agenzie per il lavoro. Merita, però, prestare attenzione alle modalità di acquisto. Infatti, anche se il concessionario resta lo stesso, in attesa del Decreto, le modalità di acquisto devono già rispondere al nuovo dettato normativo.

Pertanto, per i committenti imprenditori e professionisti sarà utilizzabile solo l’acquisto on-line. Su tale passaggio è intervenuta il 26 giugno scorso la Federazione italiana tabaccai (FIT), evidenziando che la convenzione in essere con l’INPS identifica l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto con modalità telematica.

Quindi per ora i tabaccai continueranno ad erogare il servizio sia per i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti.

Cambia anche la soglia massima di utilizzo per soggetti non imprenditori (datori di lavoro domestico, associazioni senza scopo di lucro, condomini, ecc.) e sarà pari a € 7.000 netti annui (9.211 lordi). Mentre i committenti imprenditori o professionisti, potranno utilizzare il sistema dei buoni lavoro per erogare compensi non superiori a € 2.000 netti annui (2.667 lordi).
Il lavoro accessorio è ammesso anche nel settore agricolo ma con specifiche limitazioni.

Le prestazioni di lavoro accessorio non potranno essere utilizzate nell’ambito della esecuzioni di appalti, tranne per quelle specifiche ipotesi che saranno individuate con apposito decreto.


Qualsiasi soggetto potrà prestare lavoro con i voucher, per gli inoccupati o pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (es. CIG, CIGS, NASpI, ASDI), il limite generale scende a € 3.000 netti (4.000 lordi) sempre riferiti all’anno civile.

su 23 Luglio 2015